231 … PISTOIA al centro della giurisprudenza …

 

Il Sole 24 Ore

Norme e Tributi del 09 gennaio 2014

Cassazione

“La promessa non salva dalla sanzione”

di Giovanni Negri

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La sanzione interdittiva a carico della società non può essere revocata sulla base di una semplice promessa suscettibile di cambiamenti. A tale stregua deve essere considerato a giudizio della cassazione penale (Sentenza n. 326 del 2014) la previsione di un fondo di accantonamento di 120.000 euro disposta da una società con l’obiettivo di risarcire il danno provocato ad alcuni Comuni per la commissione da parte dei vertici di una pluralità di episodi di corruzione.

Il tribunale di Pistoia, in funzione di giudice di appello, aveva disposto invece l’annullamento della misura interdittiva del divieto, per sette mesi, di contrattare con la pubblica amministrazione. Per il tribunale la previsione in bilancio di una cifra considerevole si traduceva nell’adempimento della prestazione alternativa al risarcimento integrale del danno oppure nell’eliminazione delle conseguenze dannose del reato.

La società, in altri termini, si era mossa per assicurare l’osservanza di quanto previsto dal decreto legislativo numero 231 del 2001 per cancellare la misura.

La Cassazione, chiamata in causa dal pubblico ministero, ostile alla decisione del tribunale, ha accolto il ricorso, mettendo in evidenza, tra l’altro, come per il profitto funzionale alla confisca il decreto 231 prevede la messa a disposizione del danneggiato della somma idonea al risarcimento, mentre per l’integrale risarcimento del danno non impone la stessa modalità di condotta, ma richiede che la prestazione sia efficace, come deve essere efficace l’attività indirizzata al suo adempimento.

“Ora – osserva la Corte – la previsione nel bilancio della società di un fondo di accantonamento di € 120.000, anche nella forma di riserva indisponibile certificata dal collegio sindacale, non garantisce certo l’efficacia del risarcimento per le possibile incerte vicende societarie, tanto che la somma accantonata, ma rimasta sempre nel possesso materiale e nella disponibilità, pur condizionata, dell’ente, potrebbe in caso di perdita o di decozione della società, volatilizzarsi, ridursi, esemplificando in caso di fallimento, per i concorrenti crediti di altri”.

In queste circostanze verrebbe vanificata l’intenzione del decreto di collegare la revoca della misura a una condotta effettiva della società indagata.

Ma la condotta della società è carente anche perché non si è attivata per ricercare un contatto con i Comuni danneggiati, se non offrendo 10 giorni prima della scadenza del tempo di sospensione della misura, una somma determinata unilateralmente senza possibilità di discussione da parte degli enti interessati.

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