Si segnala che alla pagina
http://www.rivista231.it/Legge231/Giurisprudenza.asp
è accessibile a tutti una interessante rassegna di giurisprudenza in materia 231 curata dall’autorevole rivista
RIVISTA 231
Se ne riportano gli estremi.
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24 aprile 2013 (c.c. 21 marzo 2013) n. 18603 – sentenza – Corte di Cassazione – sezione IV penale (oggetto di sequestro preventivo può essere anche un’intera azienda ove sussistano indizi che anche taluno soltanto dei beni aziendali, proprio per la sua collocazione strumentale, sia utilizzato per la consumazione del reato, a nulla rilevando la circostanza che l’azienda svolga anche normali attività imprenditoriali – i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall’art. 275 c.p.p. per le misure cautelari personali, devono ritenersi applicabili anche alle misure cautelari reali e devono costituire oggetto di valutazione preventiva e non eludibile da parte del giudice nell’applicazione delle cautele reali, al fine di evitare un’esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata – qualora una misura cautelare reale trovi applicazione, il giudice deve motivare adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato della misura cautelare reale con una meno invasiva misura interdittiva)
7 marzo 2013 (c.c. 5 marzo 2013) n. 10903 – sentenza – Corte di Cassazione – sezione VI penale (ordinanza cautelare nei confronti dell’ente – motivazione c.d. per relationem sul compendio indiziario dei reati con richiamo al contenuto dell’ordinanza applicativa della misura cautelare personale facente parte di altro procedimento – difetto di motivazione dell’ordinanza cautelare nei confronti dell’ente, rimasto non sanato in appello, in ordine alle contestazioni sollevate dalla difesa a proposito della sussistenza dei gravi indizi dei fatti di reato costituenti il presupposto del contestato illecito amministrativo – considerato che l’art. 45 del D.Lgs. 231/2001 richiama espressamente l’art. 292 c.p.p., il quale a sua volta prevede, a pena di nullità, che l’ordinanza cautelare contenga, fra l’altro (comma 2, lett. c-bis), l’esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, e che il modello procedimentale cui s’ispira l’art. 47 del D.Lgs. 231/2001 è quello a contraddittorio anticipato, a fronte della contestazione del quadro indiziario delineato nell’ordinanza cautelare personale, il mero rinvio al contenuto di questa, fatto dal Gip e lasciato invariato dal Tribunale, non può più assolvere all’onere motivazionale richiesto dal sistema)
22 febbraio 2013 (c.c. 16 novembre 2012) n. 8740 – sentenza – Corte di Cassazione – sezione II penale (in caso di reati plurisoggettivi il sequestro preventivo per equivalente può incidere indifferentemente tanto sui beni dell’ente che ha tratto vantaggio dal reato quanto sui beni della persona fisica che ne è autore materiale, interessando ogni concorrente anche per l’intero profitto ove non sia possibile stabilire l’entità dell’arricchimento individuale ma risulti la corresponsabilità di tutti nell’illecito, con l’unico limite che il vincolo cautelare non può eccedere il valore complessivo del profitto – il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, avendo natura provvisoria, può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato, anche se poi il provvedimento definitivo di confisca, rivestendo invece natura sanzionatoria, non può essere duplicato o comunque eccedere nel quantum l’ammontare complessivo dello stesso profitto – ai fini della ripartizione interna tra correi della cautela reale, il sequestro preventivo ha natura provvisoria, essendo strumentale alla futura esecuzione della confisca, e può pertanto essere disposto, per l’intero (e, cioè, fino all’entità del profitto complessivo), nei confronti di ciascuno degli indagati, a differenza della confisca, istituto di natura sanzionatoria che non può in alcun caso eccedere l’ammontare del prezzo o del profitto del reato – non può escludersi in linea di principio la possibilità di sottoporre a vincolo cautelare crediti che siano certi, liquidi ed esigibili – non può escludersi nel caso concreto che, quanto meno nell`ambito di una valutazione limitata sul piano cautelare al fumus commissi delicti, che il profitto costituisca immediata e diretta conseguenza del contratto stipulato tra due società non può negarsi aprioristicamente, ai fini dell’applicazione della misura cautelare reale, che un credito che sia certo, liquido ed esigibile possa costituire un’utilità” ex artt. l9, comma secondo, e 53 D.Lgs. n. 231/2001, in quanto l’ente creditore ben potrebbe comunque cederlo a titolo oneroso e acquisire in tal modo un effettivo arricchimento patrimoniale).
12 luglio 2012 (causa C-79/11) – sentenza – Corte di giustizia dell’Unione europea (costituzione di parte civile nei confronti di persone giuridiche chiamate a rispondere della responsabilità «amministrativa» da reato in base al regime instaurato dal decreto legislativo n. 231/2001 – le persone offese in conseguenza di un illecito amministrativo da reato commesso da una persona giuridica non possono essere considerate, ai fini dell’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio europeo, del 15 marzo 2001, come le vittime di un reato che hanno il diritto di ottenere che si decida, nell’ambito del processo penale, sul risarcimento da parte di tale persona giuridica – l’articolo 9, paragrafo 1, della decisione quadro 2001/220/GAI deve essere interpretato nel senso che non osta a che, nel contesto di un regime di responsabilità delle persone giuridiche come quello instaurato dal decreto legislativo n. 231/2001, la vittima di un reato non possa chiedere il risarcimento dei danni direttamente causati da tale reato, nell’ambito del processo penale, alla persona giuridica autrice di un illecito amministrativo da reato)
20 luglio 2011 (c.c. 6 luglio – dep. 27 luglio 2011) n. 249 – sentenza – Corte Costituzionale (inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 43, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 per violazione degli artt. 3, 24, 76, in relazione all’art. 11, comma 1, lettera q), della legge 29 settembre 2000, n. 300 , 111 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 – palese irragionevolezza della norma alla stregua della quale le notificazioni all’ente sarebbero eseguite mediante consegna al suo legale rappresentante anche quando, essendo questi imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo, sussista nei suoi confronti una presunzione iuris et de iure di incompatibilità)
3 gennaio 2011 – sentenza – Tribunale di Milano giudice dell’udienza preliminare dr. Fabrizio D’Arcangelo (reati societari e abusi di mercato – inammissibilità dell’eccezione di indeterminatezza dell’imputazione a seguito della richiesta incondizionata di giudizio abbreviato – principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa – colpa di organizzazione declinata secondo il paradigma dei modelli di gestione ed organizzazione – causa di esonero da responsabilità per gli illeciti commessi da soggetti in posizione apicale e non elemento della fattispecie ascrittiva della responsabilità – in caso di reato presupposto commesso da apicali è ultroneo o comunque non doveroso il riferimento nel capo di imputazione alla colpa concretamente attribuibile all’ente, al modello di gestione ed organizzazione adottato, all’idoneità o meno dello stesso a prevenire delitti del tipo di quelli posti in essere e comportamento alternativo lecito esigibile – interesse e vantaggio dell’ente – interesse esclusivo proprio dell’autore o di terzi – irrilevanza e manifesta infondatezza di questione di illegittimità costituzionale dell’art. 6 del d.lgs. 231/01 per difetto di determinatezza e, pertanto, per contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 24, comma primo, 25, comma secondo, e 27, commi primo e secondo, della Costituzione – profili di inadeguatezza dell’assetto organizzativo e dei presidi di controllo – confisca del profitto del reato di false comunicazioni sociali – confisca del profitto del reato di manipolazione informativa)
10 Febbraio 2009 – (ud. 16 dicembre 2008) – sentenza n. 3251 – Corte di Cassazione – sezione II civile – violazione del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, articolo 149, comma 3, (T.U.F.), per non avere comunicato alla Consob che l’amministratore delegato della società, e, in un caso, anche un consigliere di amministrazione, non avevano riferito tempestivamente al collegio sindacale, e comunque oltre il termine di tre mesi prescritto, alcune delle operazioni contemplate nell’articolo 150, d.lgs. cit. – controllo sulla legittimità della gestione delle società per azioni quotate in borsa – doveri informativi dei sindaci nei confronti della Consob.
e altre