Il fallimento dell’ente non estingue l’illecito amministrativo da 231

 

Secondo la Cassazione inoltre l’estinzione dell’illecito amministrativo non si verifica neanche in caso di prescrizione del reato presupposto.

Con la Sentenza n. 4335 della V Sez. Penale depositata il 29/01/13 la Suprema Corte ha confermato la responsabilità penale del legale rappresentante e presidente del consiglio di amministrazione per il reato, peraltro dichiarato prescritto, di falso in bilancio (rectius, “false comunicazioni sociali”, art. 2621 c.c. ) e la responsabilità amministrativa, ex DLgs. 231/2001, della società calcistica FC Messina Peloro, nel frattempo fallita (con la conseguenza che la pretesa creditoria dello Stato, derivante dalla condanna definitiva al pagamento della sanzione pecuniaria, può essere soddisfatta mediante richiesta di ammissione al passivo fallimentare con rango di privilegio secondo le disposizione del CPP sui crediti dipendenti da reato, cfr. art. 27 D. Lgs. 231).

Vi sono pertanto due profili da sottolineare:

– la condanna di un ente nel frattempo fallito

– la non estinzione dell’illecito amministrativo per effetto della avvenuta prescrizione del reato presupposto

Solo con la cancellazione dell’ente dal Registro delle Imprese effettuata dal curatore si avrebbe l’estinzione dell’ente assimilabile per analogia a quanto previsto dall’art. 150 C.P. che attribuisce alla morte dell’imputato l’effetto estintivo del reato (Cass. Sez. V. n. 44824/2012).

 

 

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