19 marzo 2012 (c.c. 1 febbraio 2012) n. 10702 – sentenza – Corte di Cassazione – sezione IV penale (omicidio colposo con violazione di norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro – delega di funzioni – la delega non fa venir meno l’obbligo di una vigilanza “alta” da parte del delegante riguardante il corretto svolgimento delle proprie funzioni da parte del delegato, che si attua anche attraverso i sistemi di verifica e controllo relativi al modello di organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa degli enti – l’obbligo di vigilanza del delegante riguarda precipuamente la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato medesimo e non impone il controllo momento per momento delle modalità di svolgimento delle lavorazioni).
FONTE: RIVISTA 231
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http://www.rivista231.it/Legge231/Pagina.asp?Id=816