Solo la restituzione del denaro salva dalla «231»

 

 

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Solo la restituzione del denaro salva dalla «231»

Per la revoca della misura interdittiva applicata in via cautelare occorre mettere a disposizione il profitto conseguito e non beni equivalenti
/ Sabato 10 marzo 2012
FONTE EUTEKNE.INFO leggi l’articolo all’indirizzo http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_375089.aspx

Nell’ambito della responsabilità amministrativa degli enti (DLgs. 231/2001), per ottenere la revoca della misura interdittiva applicata in via cautelare è necessario mettere a disposizione l’intera somma di denaro costituente il profitto conseguito dal reato presupposto, non potendosi considerare anche il valore dei beni strumentalidell’azienda sottoposti a sequestro preventivo.
A precisarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 6248 del 16 febbraio 2012.

Nel caso di specie, una srl, mediante le false dichiarazioni rese dal suo amministratore, conseguiva contributi non dovuti per oltre 800 mila euro, con integrazione della fattispecie di cui all’art. 316-ter del codice penale. In quanto reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex DLgs. 231/2001, il competente GIP applicava alla società, in via cautelare, la misura interdittiva dell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi osussidi (ex artt. 9 commi 2 lett. d) e 45 del DLgs. 231/2001). Provvedimento confermato dal Tribunale del Riesame.

Si proponeva, quindi, ricorso per Cassazione, evidenziando, tra l’altro, la violazione degli artt. 17 e 50 del DLgs. 231/2001, nella parte in cui consentono la revoca della sanzione interdittiva applicata in via cautelare in presenza delle seguenti condizioni: l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; l’ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

In particolare, osservava il ricorrente, nel caso di specie il danno risarcibile e il profitto conseguito “coincidevano” con l’ammontare complessivo dei contributi percepiti e tale importo era ampiamente coperto dalla sommatoria tra il denaro contante sequestrato sui conti correnti della società e il valore dei beni strumentali della società, anch’essi sottoposti a sequestro preventivo. In ogni caso, anche a non volere reputare effettivo il risarcimento del danno (coincidente con il profitto), occorreva comunque considerare il fatto che la società si era efficacemente adoperata al fine di garantire lo stesso; condotta che, in base al dettato normativo, è sufficiente per realizzare la condizione di cui all’art. 17 lett. a) del DLgs. 231/2001.

La Suprema Corte rigetta il ricorso.
In via preliminare, si osserva come le ricordate condizioni debbano necessariamente concorrere sia al fine di evitare l’applicazione della sanzione interdittiva, che pergiustificarne la revoca. Nel primo caso, determinante è l’espressione “concorrono” utilizzata dall’art. 17 del DLgs. 231/2001; nel secondo caso, invece, a rilevare è il riferimento cumulativo che l’art. 50 del DLgs. 231/2001 fa alle ipotesi previste dal citato art. 17.

Confisca del profitto prioritaria rispetto alla confisca dell’equivalente

Nel caso di specie, la decisione di rigetto del Tribunale del Riesame, impugnata in Cassazione, era basata sulla insussistenza delle condizioni di cui alle lettere a) e c) dell’art. 17 del DLgs. 231/2001, vale a dire la messa a disposizione del profitto del reato e il risarcimento del danno ovvero l’essersi comunque l’ente efficacemente adoperato in tal senso.

Rispetto ad esse, la decisione in commento osserva come non possa giovare alla società l’avere messo a disposizione (tramite il sequestro preventivo subìto) i beni strumentali dell’azienda, il cui valore, in concorrenza con il denaro contante sequestrato sui conti sociali, avrebbe raggiunto l’ammontare di quanto percepito illecitamente. Ciò in quanto il profitto è costituito dal complessivo ammontare dei contributi indebiti; con la conseguenza che solo mettendo a disposizione il denaro poteva ritenersi realizzata la prima tra le condizioni anzidette e non già offrendo un bene che rappresenta un equivalente del profitto stesso.

Correttamente, quindi, il Tribunale ha affermato l’irrilevanza della messa a disposizione dell’equivalente del profitto. Affermazione supportata dall’art. 19 del DLgs. 231/2001, secondo cui la confisca del prezzo o del profitto del reato (nel caso di specie, il denaro) presenta carattere prioritario e indispensabile, tanto che può essere disposta la confisca per equivalente solo se non sia possibile eseguire la misura patrimoniale sul prezzo o sul profitto.

Quanto alla deduzione che la società si sarebbe attivata comunque per assicurare il risarcimento dei danni, infine, la Suprema Corte si limita ad osservare come si tratti di unamera asserzione, rispetto alla quale l’onere probatorio avrebbe dovuto essere adeguatamente esplicato attraverso la dimostrazione di aver percorso invano altre alternative per il recupero del maltolto.

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